La legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha aggiunto all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 il comma 16-bis stabilendo che “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all’OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo”.
Il Decreto 11 gennaio 2022 del Ministro della transizione ecologica “Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere” (di seguito “Decreto Semplificazione”) ha conferito all’OCSIT, al fine di assicurare il versamento del contributo di cui all’art. 7, comma 5 del medesimo decreto, la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di cui all’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente Unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT, sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, nelle modalità indicate nella sezione Allegati.





