Struttura organizzativa

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.608, che ha soppresso il Comitato Interministeriale di Coordinamento per l'Emergenza Energetica (D.P.C.M. 31 maggio 1985) e la Segreteria Tecnica di cui al D.M. 7 novembre 1990, le funzioni di detto Comitato sono svolte mediante indizione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di una Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

 

In tale ambito possono essere convocati, in caso di emergenza, i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati, nonché delle altre organizzazioni del settore energetico.

 

Alla Conferenza di servizi spetta il compito di fissare gli obiettivi, fornire indicazioni operative e presiedere allo svolgimento di tutte le operazioni nel caso in cui venga dichiarato lo stato di emergenza energetica da parte del Governo.

 

La struttura interna del Ministero dello sviluppo economico è stata rinnovata con il Decreto Direttoriale del 26 settembre 2013, a seguito del D.L. 249/12 art. 20 comma 3 sub. a), che la rinomina come “Comitato per l’emergenza petrolifera” e include tra i componenti anche rappresentanti per OCSIT ed i responsabili di settore dei singoli mercati energetici (petrolio, gas, energia elettrica, distribuzione).

 

Il Comitato per l’emergenza petrolifera effettua il monitoraggio dei dati, adempie a specifici compiti ed in caso di emergenza ha il compito di predisporre le informazioni, i dati e gli studi necessari per adottare decisioni in sede di Conferenza di servizi, nonché quello di assicurare il raccordo con la struttura di gestione dell’emergenza energetica costituita presso l’IEA di Parigi e eventuali altri organismi internazionali interessati.