Contributo

L’ articolo 7 comma 5 del D.lgs. n. 249/2012 stabilisce che l’ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento sono stabiliti con decreto del MASE di concerto con il MEF, con periodicità almeno annuale, anche sulla base delle informazioni fornite da OCSIT ed in modo da assicurare l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’OCSIT.

 

Il contributo ha infatti la funzione di coprire gli oneri derivanti dall’espletamento di tutte le funzioni ed attività di OCSIT il quale svolge le sue attività senza fini di lucro e con la sola copertura dei propri costi.

 

Il contributo è dovuto da tutti gli operatori economici che hanno immesso al consumo nell'anno precedente.

Nell’atto di indirizzo emanato dal MiSE (ad oggi MASE) in data 31 gennaio 2014 è dettagliata la procedura che determina la fissazione del contributo dovuto ad OCSIT in acconto e a conguaglio.

 

Per quanto riguarda l’articolazione del contributo in acconto, entro il 30 novembre di ogni anno, OCSIT comunica la previsione di spesa per l’anno seguente (cd. Budget OCSIT) al MASE.

 

Per la determinazione del contributo a conguaglio, entro il 15 di febbraio di ogni anno, OCSIT comunica il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell’anno precedente, con indicazione dei costi di struttura e degli oneri relativi al ricorso al credito e alla acquisizione di capacità di stoccaggio.  

 

Sulla base di tali dati, un unico decreto successivo interministeriale determina sia il contributo a conguaglio dell’anno precedente sia il contributo in acconto per l’anno in corso, autorizzando l’OCSIT a pagare/restituire il contributo a conguaglio e a riscuotere l’ammontare di quello provvisorio.

 

Normativa Contributo

La legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha aggiunto all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 il comma 16-bis stabilendo che “Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all’OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo”.

 

Il Decreto 11 gennaio 2022 del Ministro della transizione ecologica “Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere” (di seguito “Decreto Semplificazione”) ha conferito all’OCSIT, al fine di assicurare il versamento del contributo di cui all’art. 7, comma 5 del medesimo decreto, la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di cui all’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente Unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT, sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di  un deposito cauzionale infruttifero, nelle modalità indicate nella sezione Allegati.

Allegati